Assistenti Tecnici

il blog degli assistenti tecnici di scuola

Proposta di legge

Di seguito viene riportata l’unica, seria ed innovativa proposta di legge per la riqualificazione e valorizzazione del profilo di assistente tecnico, d’iniziativa del deputato Angela Napoli, già dirigente scolastico di istituto superiore, del maggio 2008. Risponde perfettamente alle esigenze e alle istanze dei tecnici di scuola.

PROPOSTA DI LEGGE

d’iniziativa del deputato ANGELA NAPOLI
Istituzione dei ruoli provinciali dei tecnici di laboratorio e dei tecnici di ufficio tecnico della scuola
Presentata il 7 maggio 2008
      

Onorevoli Colleghi! – La presente proposta di legge, che riproduce l’analoga proposta di legge presentata nella scorsa legislatura (atto Camera n. 1400), ha lo scopo di risolvere gli annosi problemi che, fino ad oggi, hanno visto la mancanza di riconoscimento della professionalità e dei titoli in possesso dei circa 14.000 assistenti tecnici in servizio nelle scuole secondarie superiori. Credo, infatti, che sia giunto il momento di riconoscere a questo personale, munito nella stragrande maggioranza di diploma di istruzione tecnica e professionale e in parte di laurea, il bagaglio di esperienza accumulato in anni di servizio prestati in rapporto diretto con gli alunni e con la didattica.
      La funzione svolta dagli assistenti tecnici nell’ambito scolastico costituisce un supporto di grande valenza scientifico-didattica, come risulta, peraltro, da varie circolari e ordinanze ministeriali emanate nel tempo.
      Nelle precedenti legislature si è cercato di fare giustizia con la presentazione di proposte di legge da parte di colleghi appartenenti a diversi partiti politici, ma le stesse non sono mai riuscite ad essere esaminate.
      Ci si augurava che la sfiducia, che ormai accompagna da anni i rappresentanti della categoria in questione, potesse essere attenuata da qualche segnale contenuto nell’ultima tornata contrattuale, purtroppo invano!
      Con il contratto collettivo nazionale di lavoro del 4 agosto 1995 si è avuta la definizione di assistente tecnico per questa categoria, il profilo professionale è stato accresciuto con nuovi compiti e responsabilità, ma l’inquadramento nel livello funzionale è rimasto invariato. Pur essendo intervenuti cambiamenti che hanno coinvolto gli ordini inferiori della scuola e che hanno visto l’introduzione negli stessi di laboratori informatici, la figura dell’assistente

 

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tecnico, o simile, continua a non essere prevista, mentre essa è largamente invocata e quanto mai necessaria. Con le più recenti riforme della scuola non è poi più possibile negare l’importanza di tale operatore in tutti gli ordini e gradi dell’istruzione.
      All’interno della categoria vi sono, inoltre, gli assistenti tecnici che prestano servizio negli istituti agrari e in quelli alberghieri e la cui attività, per modalità e tempi, può essere considerata come un rapporto atipico del pubblico impiego. Le istanze contenute nella presente proposta di legge sono ormai da tempo state avanzate da tutta l’Associazione nazionale tecnici della scuola e, anche per questo ulteriore motivo, se ne sollecita la rapida approvazione.

 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Istituzione dei ruoli provinciali dei tecnici di laboratorio e dei tecnici di ufficio tecnico della scuola).

      1. A decorrere dal 1o settembre 2009, ai soli fini giuridici e a copertura dell’organico esistente del ruolo degli ex assistenti tecnici, sono istituiti i ruoli provinciali dei tecnici di laboratorio e dei tecnici di ufficio tecnico della scuola. Gli effetti economici, per il personale inquadrato in tali ruoli, maturano a decorrere dal 1o gennaio 2010.
Art. 2.
(Profilo professionale dei tecnici di laboratorio).

      1. Il tecnico di laboratorio esegue attività lavorativa complessa che richiede specifica preparazione professionale e tecnologica, con conoscenza dei metodi didattici e delle finalità di addestramento tecnico-pratico degli allievi, in rapporto all’impiego di macchine, apparati e attrezzature tecniche, scientifiche e didattiche necessarie per lo sviluppo delle esercitazioni pratiche degli allievi nei laboratori, aziende, officine, reparti di lavorazione e gabinetti scientifici presso i quali presta servizio.
      2. Il tecnico di laboratorio provvede alle ordinarie manutenzione, riparazione e cura, nonché al collaudo tecnico degli apparati tecnico-scientifico-didattici di cui sono dotati i laboratori, le aziende, le officine, i reparti di lavorazione e i gabinetti scientifici dell’istituto. Cura altresì l’inventario di reparto, tenendo in ordine e aggiornando i rispettivi registri.
      3. Il tecnico di laboratorio, inoltre, coadiuva gli insegnanti delle materie tecniche

 

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e scientifiche, durante le esercitazioni pratiche degli allievi, nel rispetto degli orari di servizio di cui all’articolo 7. Ha piena autonomia e responsabilità diretta nella conduzione del laboratorio, azienda, officina, reparto di lavorazione o gabinetto scientifico cui è assegnato.
      4. Il tecnico di laboratorio riceve dal direttore didattico, sulla base dei piani di studio stabiliti e dell’esigenza di garantire la quotidiana intesa tra insegnante e tecnico di laboratorio, nell’ambito delle rispettive competenze, le prescrizioni di massima in ordine alle istruzioni operative per il buon funzionamento del laboratorio, azienda, officina, reparto di lavorazione o gabinetto scientifico cui è assegnato. Egli è responsabile direttamente per le attività svolte.
      5. Il tecnico di laboratorio partecipa ai consigli di classe degli alunni che accedono ai laboratori dei quali è titolare, esprime parere consultivo ai fini dell’andamento tecnico-didattico-organizzativo e concorda con il docente della singola disciplina tecnica o scientifica il voto relativo all’andamento disciplinare degli alunni.
      6. Il tecnico di laboratorio dipende dal direttore didattico per quanto concerne la disciplina e l’orario di servizio ed è tenuto a partecipare ai corsi di formazione e aggiornamento, organizzati dall’amministrazione e inerenti al proprio ruolo, congiuntamente ai docenti dell’area specifica di appartenenza.

Art. 3.
(Profilo professionale dei tecnici di ufficio tecnico).

      1. Il tecnico di ufficio tecnico svolge attività tecniche e tecnico-amministrative con margini di autonomia organizzativa che comporta capacità di valutazione e di merito nelle scelte operate nel rispetto delle indicazioni del direttore didattico.
      2. Il tecnico di ufficio tecnico provvede e predispone gli atti inerenti all’esecuzione dei lavori, e al relativo controllo, nei locali dell’istituto. Controlla le procedure per le

 

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gare d’appalto, in particolare in relazione alla messa in opera, igiene e sicurezza dei lavori e segnala eventuali inadempienze al direttore didattico.
      3. Il tecnico di ufficio tecnico provvede alla verifica delle proposte di acquisto della scorta di materiale di consumo del magazzino e raccoglie le richieste scritte dei docenti e dei tecnici di laboratorio.
      4. Il tecnico di ufficio tecnico dipende dal direttore didattico per quanto concerne la disciplina e l’orario di servizio ed è tenuto a partecipare ai corsi di formazione e aggiornamento, organizzati dall’amministrazione e inerenti al proprio ruolo, congiuntamente ai docenti dell’area specifica di appartenenza.

Art. 4.
(Requisiti per l’accesso ai ruoli provinciali dei tecnici di laboratorio e dei tecnici di ufficio tecnico).

      1. Ai ruoli provinciali dei tecnici di laboratorio e dei tecnici di ufficio tecnico accedono mediante concorso, per titoli ed esami, i cittadini italiani e non italiani, in possesso di maturità tecnica o professionale o di diploma di maturità d’arte applicata o di altro titolo equipollente o superiore riconosciuti dall’Unione europea.
Art. 5.
(Concorso riservato).

      1. Il personale tecnico delle istituzioni scolastiche statali partecipa, a domanda, al primo concorso riservato per soli titoli per l’immissione nei ruoli dei tecnici di laboratorio e dei tecnici di ufficio tecnico.
      2. Al concorso riservato può, altresì, partecipare il personale che alla data di emanazione del bando concorsuale ha maturato un servizio effettivo di almeno cinque anni nella carriera di assistente tecnico statale o nelle qualifiche e profili professionali in esso confluiti.

 

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      3. Al concorso riservato, che deve essere svolto entro il 31 dicembre 2009, può partecipare il personale che risulta inquadrato nei ruoli provinciali della carriera di ex assistente tecnico o nelle qualifiche e profili professionali degli ex dipendenti degli enti locali, confluiti nel ruolo di assistente tecnico statale, in servizio alla data del 1o settembre 2009 nelle istituzioni scolastiche statali di secondo grado afferenti all’ufficio scolastico regionale competente per la provincia per la quale si intende concorrere.
      4. Al concorso riservato possono partecipare anche coloro che negli anni precedenti hanno ottenuto almeno una nomina annuale da un dirigente di ufficio scolastico regionale, anche se di provincia diversa da quella per la quale si concorre, e che sono stati riconfermati in servizio, per l’anno scolastico 2009-2010, nell’ambito della provincia per la quale intendono concorrere.
      5. Sono titoli validi per la partecipazione al concorso riservato:
          a) i diplomi di maturità tecnica, i diplomi professionali ad indirizzo tecnico specifico, il diploma di geometra e il diploma di maestro d’arte ad indirizzo specifico, già validi per l’accesso a posti di assistente tecnico e per le posizioni e i profili in esso confluiti;

          b) il diploma d’istruzione secondaria di primo grado integrato da uno degli attestati di qualifica specifica di un corso di almeno 600 ore, rilasciato ai sensi della legge 21 dicembre 1978, n. 845, e successive modificazioni, integrato da almeno dieci anni di effettivo servizio svolto con la qualifica di ex assistente tecnico o con qualifiche e profili in esso confluiti nonché già maturato alla data di entrata in vigore della presente legge.

      6. Il personale in servizio che non ha i requisiti di cui al comma 5 può accedere ai ruoli provinciali di tecnico di laboratorio e di tecnico di ufficio tecnico, previa partecipazione a uno dei corsi di aggiornamento di cui all’articolo 6.

 

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      7. Il servizio prestato nella carriera di ex assistente tecnico e nelle qualifiche e profili in esso confluiti è valutato ai fini del nuovo inquadramento.

Art. 6.
(Corsi di aggiornamento).

      1. Il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, con propria ordinanza, dispone che tutti gli uffici scolastici regionali organizzino, negli ambiti provinciali di rispettiva competenza, corsi di aggiornamento per tutto il personale tecnico del comparto scuola già inquadrato nel profilo tecnico di area B del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA), di cui alla tabella A allegata al contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del Comparto scuola per il quadriennio normativo 2006-2009 e biennio economico 2006-2007 di cui all’accordo 29 novembre 2007, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 292 del 17 dicembre 2007 e per l’ex personale degli enti locali corrispondente alla qualifica di assistente tecnico di cui al decreto del Ministro della sanità 27 luglio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 182 del 5 agosto 1999.
      2. I corsi di cui al comma 1 sono organizzati per aree omogenee, presso gli istituti tecnici statali o presso gli istituti regionali di ricerca educativa o presso le università ovvero presso le principali aziende specializzate in uno dei settori tecnici di area e devono concludersi entro il 31 agosto 2010.
      3. La durata dei corsi di cui al comma 1 non può essere inferiore a:

          a) 60 ore per il personale di cui all’articolo 5 in possesso di uno dei diplomi di cui al medesimo articolo 5, comma 5, lettera a);

          b) 150 ore per il personale in possesso del diploma di cui all’articolo 5, comma 5, lettera b);

          c) 600 ore per il personale di cui all’articolo 5, comma 6, con l’istituzione di

 

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un esame finale; in tale caso la frequenza del corso e il superamento dell’esame finale assumono valore abilitante ai fini dell’inquadramento di detto personale nei ruoli provinciali dei tecnici di laboratorio e dei tecnici di ufficio tecnico.

Art. 7.
(Orario di servizio).

      1. I tecnici di laboratorio sono tenuti a prestare servizio durante le esercitazioni di laboratorio degli allievi, per un periodo non inferiore a cinque giorni settimanali. Le settimane di attività nel corso dell’anno, in rapporto diretto con gli alunni a cui prestano assistenza didattica, nel rispetto delle indicazioni formulate nel piano delle esercitazioni redatto dal docente della materia all’inizio dell’anno scolastico, devono coprire l’intero calendario scolastico.
      2. L’orario di lavoro dei tecnici di laboratorio è articolato nel modo seguente:

          a) 24 ore settimanali di assistenza didattica e tecnica durante le esercitazioni degli allievi in compresenza con il docente;

          b) 20 ore mensili da utilizzare per la preparazione delle esperienze didattiche, per l’ordinaria manutenzione dei laboratori assegnati, per l’aggiornamento professionale e per la partecipazione ai consigli di classe.

      3. Durante i periodi di sospensione delle attività didattiche, i tecnici di laboratorio sono a disposizione per l’immediato rientro in servizio a causa di impreviste necessità attinenti alla funzione svolta o programmata e deliberata dall’istituzione scolastica.
      4. I tecnici di ufficio tecnico della scuola sono tenuti a prestare un servizio di trenta ore settimanali, per un periodo non inferiore a cinque giorni settimanali, per il periodo dell’intero calendario scolastico. Durante i periodi di sospensione delle attività didattiche, l’orario di lavoro è ridotto a trenta ore mensili.

 

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Art. 8.
(Soppressione dei ruoli provinciali degli assistenti tecnici).

      1. A decorrere dal 1o settembre 2009 i ruoli provinciali degli assistenti tecnici statali e delle qualifiche e profili in essi confluiti sono soppressi.
      2. Il personale di cui al comma 6 dell’articolo 5 che ha frequentato con profitto uno dei corsi di aggiornamento di cui all’articolo 6, è inquadrato, a domanda, nei ruoli provinciali dei tecnici di laboratorio o dei tecnici di ufficio tecnico della scuola. L’inquadramento nei ruoli avviene a decorrere dall’inizio dell’anno scolastico successivo a quello della frequenza del corso di aggiornamento.
      3. Coloro che rinunciano a partecipare al corso di aggiornamento di cui al comma 2 ovvero che non lo frequentano o che risultano non idonei all’esame finale di cui all’articolo 6, comma 3, lettera c), sono inquadrati nell’area A, profilo collaboratore scolastico, di cui alla tabella C annessa al contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del Comparto scuola per il quadrienno normativo 2006-2009 e biennio economico 2006-2007 di cui all’accordo 29 novembre 2007, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 292 del 17 dicembre 2007, in un ruolo speciale, istituito con il regolamento previsto dall’articolo 11 della presente legge.
Art. 9.
(Inquadramento dei tecnici di laboratorio e dei tecnici di ufficio tecnico della scuola).

      1. I tecnici di laboratorio e i tecnici di ufficio tecnico della scuola, nonché il personale tecnico ex assistente tecnico, che partecipino al concorso od ai corsi previsti, rispettivamente, dagli articoli 5 e 6, sono inquadrati nell’area C, posizione economica C1.
      2. Ai tecnici di laboratorio e ai tecnici di ufficio tecnico della scuola sono attribuiti il trattamento economico spettante al

 

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personale docente diplomato e una progressione economica di carriera, secondo l’anzianità di servizio, ai sensi di quanto stabilito dalle tabelle 1, 2 e 3 annesse al contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del Comparto scuola per il quadriennio normativo 2006-2009 e biennio economico 2006-2007, di cui all’accordo 29 novembre 2007, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 292 del 17 dicembre 2007.

Art. 10.
(Accesso ai ruoli del personale docente).

      1. La graduatorie permanenti previste dall’articolo 401 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, sono periodicamente integrate con l’inserimento dei docenti e degli assistenti tecnici in possesso di diploma di maturità tecnica o professionale o equipollente, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, in servizio da almeno tre anni e che hanno superato le prove dell’ultimo concorso regionale bandito per la qualifica in oggetto, per titoli ed esami.
Art. 11.
(Regolamento di attuazione).

      1. Il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca adotta, con proprio decreto, il regolamento di attuazione della presente legge entro tre mesi dalla data della sua entrata in vigore.
Art. 12.
(Copertura finanziaria).

      1. All’onere derivante dall’attuazione della presente legge si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento

 

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iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell’ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero della pubblica istruzione.
      2. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 13.
(Entrata in vigore).

      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.