Le verità nascoste
Pubblicato da michele su 29 Aprile 2009
Serietà, coerenza, chiarezza, trasparenza e oggettività. Presupposti essenziali nell’assolvere il difficile compito di dare una definizione esatta, esaustiva e verosimile a principi essenziali quali le competenze, il ruolo e lo status di ciascun profilo professionale operante nell’ambito di qualsiasi comparto lavorativo, pubblico e privato.
Presupposti che sembrano esser venuti meno, in qualche misura, giudicando la complicata difformità di interpretazioni del ruolo e della funzione dell’assistente tecnico di scuola.
E’ in atto un cortocircuito a livello sostanziale. Non è infatti possibile, ad oggi, una lettura univoca del ruolo e della funzione dell’assistente tecnico, perchè i contenuti generici e attribuibili ai livelli più bassi della prestazione d’opera, contenuti nella declaratoria del profilo all’interno del CCNL si scontra e si allontana con decisione dalla figura tratteggiata recentemente dal Ministero della PI, all’interno di testi che hanno, a loro modo, carattere di ufficialità.
Andiamo con ordine.
Il profilo di assistente tecnico è stato rimaneggiato più volte, all’interno dei diversi contratti nazionali, attraverso un primo ampliamento delle funzioni e delle responsabilità, e successivamente con la sottrazione di quelle funzioni per evidenti ragioni di convenienza.
Nel ccnl 1999-2001 si dava per il profilo di a.t. la seguente definizione:
Esegue attività lavorativa, richiedente specifica preparazione professionale, conoscenza di strumenti e tecnologie anche complessi, con capacità di utilizzazione degli stessi, nonchè di esecuzione di procedure tecniche e informatiche. Svolge attività di supporto tecnico alla funzione docente relativamente delle attività didattiche ed alle connesse relazioni con gli studenti. Ha autonomia e responsabilità nello svolgimento del lavoro con margini valutativi, nell’ambito delle direttive e delle istruzioni ricevute. E’ addetto alla conduzione tecnica dei laboratori, officine o reparti di lavorazione garantendone l’efficienza e la funzionalità in relazione al progetto annuale di utilizzazione didattica, oppure alla conduzione e alla manutenzione ordinaria degli autoveicoli utilizzati dall’istituzione scolastica per lo svolgimento di attività connesse alle finalità formative. In questi ambiti provvede:
- alla preparazione del materiale e degli strumenti per le esperienze didattiche e per le esercitazioni pratiche nei laboratori, officine e reparti di lavorazione o nelle aziende agrarie cui è assegnato, garantendo, l’assistenza tecnica durante lo svolgimento delle stesse;
- al riordino e alla conservazione del materiale e delle attrezzature tecniche, garantendo la verifica e l’approvvigionamento periodico del materiale utile alle esercitazioni didattiche, in rapporto con il magazzino. Svolge attività di diretta e immediata collaborazione con l’Ufficio tecnico o analoghi organismi anche in relazione agli acquisti di attrezzature tecnico-scientifiche e al loro collaudo. In relazione all’introduzione di nuove tecnologie, nuove strumentazioni didattiche e progetti sperimentali partecipa alle iniziative specifiche di formazione e aggiornamento. Può svolgere attività di coordinamento di più addetti operanti in settori, indirizzi, specializzazioni ed aree omogenee.
Ma nel 2001 si ritornava (in palese contrasto con la consolidata giurisprudenza in materia di diritto del lavoro, secondo cui non è possibile la dequalificazione professionale dei lavoratori), ad una generica e dequalificante visione del profilo, la cui definizione si riduceva a tre svilenti righe:
conduzione tecnica dei laboratori, officine e reparti di lavorazione, garantendone l’efficienza e la funzionalità. Supporto tecnico allo svolgimento delle attività didattiche . Guida degli autoveicoli e loro manutenzione ordinaria. Assolve i servizi esterni connessi con il proprio lavoro.
Appare inutile inoltrarsi nel tentativo di fornire una spiegazione plausibile a questa operazione, dovendo ricorrere all’ipotesi che tale processo dequalificante possa essere funzionale al “sistema” o a qualche altra figura professionale.
Non esistono documenti comprovanti la buona o la cattiva fede di chi sedette a quei tavoli di contrattazione, ma quanto fu attuato appare in evidente contrasto con i principi di corretta rappresentatività da parte delle organizzazioni sindacali, che sebbene possano aver subito, allora, le pressioni e l’intransigenza della controparte, non hanno mai spiegato con chiarezza (ai tecnici ma nemmeno agli assistenti amministrativi, che subirono analogo trattamento) le ragioni di tali scelte.
Il punto che rimane fermo da anni è quello del carattere esecutivo della figura di assistente tecnico.
E’ importante a questo punto definire, per sommi capi, il carattere precipuo delle figure impiegatizie esecutive e di concetto.
Nel diritto del lavoro italiano, gli impiegati costituiscono una delle quattro categorie di lavoratori subordinati previste dalla legge.
In rapporto alla natura o alla qualità della prestazione, si distinguono, secondo il RDL 1825 del 1924 in
- impiegati di concetto: prestano la loro opera normalmente come preposti ad un ramo dell’impresa, svolgendo un’attività intellettuale di rilievo e di qualche responsabilità, non meramente esecutiva;
- impiegati d’ordine: collaborano nell’impresa attuando le disposizioni dei superiori gerarchici, con limitata autonomia e preminenza di prestazioni esecutive.
Se, all’interno del CCNL venivano attribuite all’assistente tecnico funzioni di supporto tecnico alla funzione docente relativamente delle attività didattiche ed alle connesse relazioni con gli studenti, con autonomia e responsabilità nello svolgimento del lavoro e con margini valutativi, appare evidente che la collocazione della figura professionale nell’ambito della categorie degli impiegati d’ordine, o esecutivi, poteva lasciare spazio ad ampi margini dubitativi. Se dunque il confine tra le due categorie poteva sfocarsi, in quella declaratoria, si sarebbe auspicato un chiarimento, con argomenti precisi e circostanziati, circa la natura meramente esecutiva della figura professionale; si preferì invece abbandonare quella definizione nel silenzio totale delle parti e tornare ad una formulazione asciutta e assolutamente ascrivibile alla categoria degli impiegati d’ordine.
Allo sconcerto che seguì quel processo di trasformazione non vi furono, per i lavoratori interessati, ulteriori elementi chiarificatori, né da parte del Ministero nè dalle OOSS.
Il CCNL del 2007, poi, si inserì al termine di un periodo di successive istanze da parte dei lavoratori, per il riconoscimento del ruolo e della professionalità specifici della figura di assistente tecnico, che durò anni, tra le promesse dei sindacati di un impegno forte e deciso in tal senso, che del Ministero per un interessamento al caso, a cui non seguì alcun cambiamento sostanziale di fatto.
In quegli anni, sino ad oggi, è stata presentata più volte una proposta di legge per la riqualificazione e valorizzazione del profilo di assistente tecnico, d’iniziativa del deputato Angela Napoli, già dirigente scolastico di istituto superiore, che attualizza la figura di assistente tecnico e la colloca perfettamente all’interno della realtà scolastica, modernizzando il ruolo del tecnico all’interno delle istituzioni scolastiche, in relazione alle specifiche necessità e all’evoluzione e introduzione delle tecnologie all’interno delle stesse.
L’ultimo atto formale qui richiamato è rappresentato dall’art- 62 del CCNL del 2007 in cui si rimandavano a specifica sequenza contrattuale (da attuarsi entro trenta giorni dalla firma del Contratto, ma definita a distanza di quasi un anno) le modifiche della declaratoria dei profili professionali, ma che, in questo senso, venne completamente disatteso.
La sequenza contrattuale determinò invece l’ assegnazione di nuove posizioni economiche nell’Area B finalizzate all’individuazione di attività lavorative complesse, caratterizzata da autonomia operativa, come previsto dal citato art 62.
Di per sé la formulazione del comma in oggetto richiama alla mente l’evocata distinzione tra impiegato esecutivo e di concetto, e appare evidente come risulti del tutto inappropriata l’attribuzione di attività lavorative complesse caratterizzate da autonomia operativa a lavoratori inquadrati come esecutivi, caratterizzati invece, come già visto e come è previsto dalle norme, da limitata autonomia e preminenza di prestazioni esecutive.
Con la pubblicazione del materiale di studio per la preparazione ai test preselettivi per l’accesso alla II posizione economica del personale a tempo indeterminato di area B, tuttavia, sopravviene un fatto nuovo ed inaspettato.
Quanto viene ad interessarci è contenuto nella sezione IX (area tecnica), capitolo I, paragrafo 1 e seguenti del materiale di studio predisposto dal Ministero , a suffragio dei candidati alle prove preselettive.
E’ opportuno sin da ora specificare che quel materiale è destinato agli assistenti tecnici e costituisce materiale oggetto di prove d’esame (come si evince da alcuni tests che richiamano quei contenuti) e che si presuppone senza dubbio come inseme di princìpi e di concetti formalmente e ufficialmente accettabili e recepibili, con definizioni che debbono intendersi assodate e valide, proprio in virtù della loro ufficalità.
I principi esposti dall’estensore del documento, che incarna il dicastero di riferimento per le figure professionali a cui si rivolgono, tratteggiano con cura il profilo di assistente tecnico. Se ne richiede lo studio e l’assimilazione da parte dei lavoratori stessi, presupponendo tra l’altro che quanto è esposto sia da considerarsi come dato e stato di fatto.
Passiamo dunque ai contenuti del testo.
Per il Ministero, l’assistente tecnico è una figura di supporto alla funzione docente, sia per ciò che concerne la realizzazione di attività didattiche che nel curare le relazioni con gli studenti.
Finalmente viene dato riscontro della competenza e professionalità dell’assistente tecnico, precisando che negli ultimi quindici anni questa figura si è arricchita di ulteriori competenze connesse all’ autonomia gestionale. In particolare si è visto assegnare ad essa compiti inerenti alla gestione delle reti informatiche, di cui sono dotati oramai tutti gli istituti, oltre alle problematiche connesse all’ufficio tecnico e alla sicurezza nelle scuole.
Spingendosi oltre, viene chiaramente stabilito quanto è stato formalmente negato attraverso la formulazione delle declaratorie (anche attraverso lo stralcio di importanti passaggi, come precedentemente visto) nei Contratti nazionali, ovvero che il riconoscimento dell’ esperienza e della professionalità acquisita in anni di processi di trasformazione dell’organizzazione del lavoro e di innovazioni tecnologiche ha condotto l’assistente tecnico ad assumere un ruolo che supera definitivamente la visione tradizionale: non avulso dal processo educativo – formativo, rispetto al quale, invece, è chiamato a svolgere un importantissimo supporto. Il lavoro del personale tecnico deve essere orientato al risultato e coinvolto nella ricerca dello stesso e deve necessariamente trovare i suoi input all’interno del piano dell’offerta formativa.
Successivi passaggi connotano con definizioni particolarmente caratterizzanti, il ruolo effettivo dell’assistente tecnico nell’ambito della gestione dei laboratori e delle attività didattiche:
gli impianti e le attrezzature tecnico – scientifiche richiedono da parte di coloro che ne gestiscono la conduzione un know – how specifico e qualificato; è necessaria una precisa formazione professionale, la conoscenza adeguata di strumentazioni anche complesse e la capacità di utilizzazione delle stesse, nonché di esecuzione di determinate procedure tecniche e informatiche con margini di autonomia nell’applicazione.
Viene ribadito il ruolo complesso della figura, che necessita di preparazione specifica e continuo aggiornamento:
Per assicurare una professionalità adeguata a questo ruolo complesso, l’assistente tecnico deve possedere una cultura a livello di istruzione superiore (diploma di maturità corrispondente alla specifica area professionale) e dovrà essere motivato ad acquisire ulteriori specifiche competenze con corsi di formazione.
L’attività dell’assistente tecnico in ambito didattico viene tratteggiata con cura, introducendo il concetto di cooperazione con i docenti e gli allievi, che non può in alcun modo essere ascrivibile al ruolo esecutivo a cui oggi il tecnico deve riferirsi, ma ad una categoria di lavoro intellettuale che può interagire con il docente nell’ambito delle attività didattiche sperimentali, e con gli allievi attraverso un’informazione selettiva ed una consulenza in itinere. Vengono riconosciute al tecnico specifiche competenze e attribuite funzioni importanti, giungendo a riconoscere l’apporto fondamentale nel fornire le basi teoriche e pratiche utili alle fasi cruciali della ricerca e della soluzione dei problemi:
L’apporto dell’assistente tecnico si pone in cooperazione con l’attività dei docenti delle varie discipline e con gli stessi alunni, fornendo ad essi un’informazione selettiva ed una consulenza in itinere, in rapporto alle esigenze di studio e di ricerca rappresentate. Egli assiste l’utenza nell’approccio a trumenti documentali tradizionali e/o informatici e in quello con le diverse tipologie di documentazione delle attività svolte, siano essi costituiti da supporti cartacei, audiovisivi o multimediali.
In raccordo con i docenti che collaborano alla realizzazione dei progetti, fornisce le basi teoriche e pratiche per affrontare fasi cruciali della ricerca e del problem solving, oltre al concorso nella ricerca, valutazione e selezione di documenti e fonti pertinenti in rapporto agli obiettivi, tempi e prodotti desiderati. Inoltre, di adopera alla produzione dei documenti intermedi e finali frutto del lavoro (dvd, filmati, ecc.).
Si riconosce la competenza specifica del tecnico e l’importanza della sua qualificante presenza:
Considerando che competono al docente i compiti di impostazione, scelta, gestione e integrazione delle attività di laboratorio con il percorso formativo globale, è necessario riconoscere che ciò non riguarda solo la preparazione disciplinare di base: servono delle competenze specifiche che pongano in essere sinergie per il raggiungimento degli obiettivi, attraverso nuove metodologie e soluzioni tecniche. La qualificante presenza dell’assistente tecnico permette di integrare l’attività del docente nella pianificazione e realizzazione di ogni azione didattica.
Tale competenza è richiamata più volte, anche nell’ambito della formazione delle commissioni tecniche:
Possono essere chiamati a far parte delle commissioni tecniche rappresentanti del personale docente ed ATA che posseggano competenze tali da essere reputati esperti in quelle materie di volta in volta oggetto di trattazione. La figura dell’assistente tecnico è sempre presente all’interno di dette commissioni: le peculiarità delle sue conoscenze tecniche lo rendono elemento necessario per determinare, di concerto con gli altri componenti, quali beni e servizi siano utili a soddisfare i bisogni della scuola, tenendo conto del costo, delle caratteristiche tecniche e funzionali.
Nei rapporti con gli enti e le ditte, inoltre viene stabilito che:
la conoscenza delle ditte che operano sul mercato lo pongono in rilievo sul piano pratico e le sue competenze risultano di notevole aiuto anche nella stesura delle ipotesi di costo dei progetti e delle attività ad essi inerenti. L’attività di consulenza che sempre più viene richiesta all’assistente tecnico è quella di essere in grado di gestire flussi integrati ed automatizzati, anche mediante l’utilizzo di strumenti innovativi, al fine di predisporre i budget e la formulazione di previsioni di spesa per l’acquisto di beni e/o servizi e per la programmazione degli investimenti strategici mirati alla realizzazione delle attività del POF.
In conclusione vengono affermati princìpi sostanziali che non lasciano dubbi circa il ruolo e la vocazione dell’assistente tecnico:
Il continuo ricorso all’uso dei laboratori rafforza la figura dell’assistente tecnico e la sua attività è volta anche a favorire l’abitudine alla collaborazione, al confronto, al lavoro in comune oltre alla pratica di tecniche didattiche orientate al problem-solving.
Il docente, debitamente coadiuvato dall’assistente tecnico, deve orientare la propria azione formativa con un approccio che privilegi la scoperta, l’autonomia nella impostazione del lavoro e l’autocorrezione. Attraverso esercitazioni opportunamente graduate e accuratamente condotte, lo studente viene messo in grado di familiarizzare con la pluralità delle funzioni di cui è dotato un sistema di utilizzo del laboratorio.
L’interazione tra il docente e l’assistente tecnico costituisce un primo riscontro dell’efficacia degli insegnamenti.
Nel pieno spirito della riforma, la pratica quotidiana di insegnamento attraverso l’utilizzo degli strumenti tecnologici presenti nei laboratori serve ad aumentare il livello di partecipazione e motivazione degli studenti.
In piena sintonia con le indicazioni operative generali del P.O.F.,l’articolazione delle attività di laboratorio si snoderà generalmente su tre livelli:
a) Laboratorio curricolare: in orario scolastico curricolare con funzione di apprendimento basilare delle tecniche e dei temi oggetto della programmazione specifica del gruppo classe.
b) Laboratorio integrativo: in orario scolastico curricolare o extracurricolare, come attività di approfondimento di quanto visto e
assimilato dagli alunni nell’ambito curricolare e con modalità diverse organizzate per gruppi, con almeno un insegnante ogni
dieci/quindici alunni, anche di classi diverse.
c) Laboratorio extracurricolare: volontario, in orario extrascolastico, per piccoli gruppi di alunni, anche trasversali, con produzione di manufatti o elaborati grafico – descrittivi che richiedano abilità piùsviluppate.
In tale prospettiva il lavoro dell’assistente tecnico, ai fini dell’efficienza e della funzionalità dei laboratori è fondamentale.
Strumenti, attrezzature e sostanze devono essere usate dagli allievi con la massima cura e la massima attenzione, su precisa istruzione dell’insegnante o del tecnico di laboratorio e sotto la loro sorveglianza.
In questo contesto appare utile richiamare il recente DPR recante norme concernenti la determinazione degli organici del personale amministrativo tecnico ed ausiliario (ATA) delle istituzioni scolastiche e educative statali.. in cui si prevede un taglio indiscriminato delle figure tecniche, soprattutto in caso di compresenza, che appare in totale disaccordo con quanto esposto dal Ministero e sin qui richiamato, in relazione all’utilità e all’apporto professionale degli assistenti tecnici nell’ambito delle attività laboratoriali.
E’ lecito domandarsi dunque chi, sino ad oggi, abbia nascosto queste verità.
E’ opportuno riferirsi alla logica: se tali concetti fossero stati condivisi anche dalle organizzazioni sindacali, così come appaiono assodati dal Ministero, cosa ha impedito che tali definizioni potessero rientrare nella declaratoria dei profili? Se le organizzazioni sindacali, che si sono dichiarate più volte portatrici delle istanze dei tecnici, che da sempre chiedono il riconoscimento dei princìpi esposti con tanta chiarezza dal Ministero, le avessero manifestate in sede di contrattazione, cosa avrebbe ostato all’accoglimento di quelle istanze se quei contenuti erano già condivisi dal Ministero stesso?
O forse questo documento, che ha carattere di ufficialità, è frutto delle farneticanti visioni di un oscuro personaggio che si muove nei segreti meandri del palazzo?
Inoltre il testo del Ministero richiama testualmente alcuni brani della declaratoria del profilo di assistente tecnico del 1999, che sebbene risulti decaduto, viene ritenuto a tutt’oggi valido ai fini della qualificazione della figura professionale.
Tiriamo le somme.
Gli assistenti tecnici sono inquadrati come esecutivi, ad un livello professionale equiparabile a quello di operaio non specializzato, equivalente alla qualifica di “usciere” presente in altri ambiti della pubblica amministrazione, o di manovale in quello del lavoro privato.
Confrontiamo i dati sin qui raccolti per trarre le ovvie conclusioni:
secondo il CCNL la figura di assistente tecnico è adibita a:
conduzione tecnica dei laboratori, officine e reparti di lavorazione, garantendone l’efficienza e la funzionalità. Supporto tecnico allo svolgimento delle attività didattiche . Guida degli autoveicoli e loro manutenzione ordinaria. Assolve i servizi esterni connessi con il proprio lavoro.
Secondo il documento prodotto dal Ministero contenuto nel materiale di preparazione alla prova preselettiva per l’accesso alla II posizione economica, l’assistente tecnico è così qualificato:
- È figura di supporto alla funzione docente, sia per ciò che concerne la realizzazione di attività didattiche che nel curare le relazioni con gli studenti.
- negli ultimi quindici anni questa figura si è arricchita di ulteriori competenze connesse all’ autonomia gestionale
- si è visto assegnare compiti inerenti alla gestione delle reti informatiche, oltre alle problematiche connesse all’ufficio tecnico e alla sicurezza nelle scuole.
- un ruolo che supera definitivamente la visione tradizionale: non avulso dal processo educativo – formativo
- è orientato al risultato e coinvolto nella ricerca dello stesso
- gli è richiesto un know – how specifico e qualificato e una precisa formazione professionale, la conoscenza adeguata di strumentazioni anche complesse e la capacità di utilizzazione delle stesse, nonché di esecuzione di determinate procedure tecniche e informatiche con margini di autonomia nell’applicazione
- si pone in cooperazione con l’attività dei docenti delle varie discipline e con gli stessi alunni, fornendo ad essi un’informazione selettiva ed una consulenza in itinere
- fornisce le basi teoriche e pratiche per affrontare fasi cruciali della ricerca e del problem solving, oltre al concorso nella ricerca, valutazione e selezione di documenti e fonti pertinenti in rapporto agli obiettivi, tempi e prodotti desiderati
- La sua qualificante presenza permette di integrare l’attività del docente nella pianificazione e realizzazione di ogni azione didattica
- le peculiarità delle sue conoscenze tecniche lo rendono elemento necessario per determinare, di concerto con gli altri componenti, quali beni e servizi siano utili a soddisfare i bisogni della scuola
- la sua attività è volta anche a favorire l’abitudine alla collaborazione, al confronto, al lavoro in comune oltre alla pratica di tecniche didattiche orientate al problem-solving
ed inoltre:
- L’interazione tra il docente e l’assistente tecnico costituisce un primo riscontro dell’efficacia degli insegnamenti
- il lavoro dell’assistente tecnico, ai fini dell’efficienza e della funzionalità dei laboratori è fondamentale.
- Strumenti, attrezzature e sostanze devono essere usate dagli allievi con la massima cura e la massima attenzione, su precisa istruzione dell’insegnante o del tecnico di laboratorio e sotto la loro sorveglianza.
Questa, invece, la definizione di impiegati esecutivi (RDL 1825/1924):
- collaborano nell’impresa attuando le disposizioni dei superiori gerarchici, con limitata autonomia e preminenza di prestazioni esecutive
Ci domandiamo quindi come sia possibile coniugare le definizioni fornite dal Ministero con quelle contenute nel CCNL e con quelle che specificano le mansioni dell’impiegato di concetto.
Ci domandiamo chi abbia, sino ad oggi, nascosto la verità.
Ci domandiamo come oggi sia ancora possibile inquadrare l’area tecnica nel più vasto e disomogeneo ambito del personale ATA, da cui differisce in maniera sostanziale.
Ci domandiamo come ad oggi queste specificità cosi strettamente legate alla didattica non siano transitate in un’area specifica.
Ci domandiamo come sia stato possibile, sino ad oggi, disattendere le istanze dei lavoratori che chiedevano alle organizzazioni sindacali il riconoscimento dei valori e delle professionalità che già il Ministero aveva presenti.
Non ci abbandoniamo a facili speculazioni e ad accuse generiche, ma riteniamo incoerente quanto è stato esposto con quello che è l’effettivo inquadramento professionale dell’assistente tecnico. Tale materiale costituirà di certo un punto di partenza indelebile e inalienabile per il riconoscimento ufficiale di quei valori e di quella professionalità.




igor63 detto
Un nodo alla gola di rabbia e motificazioni, mortificati per l’insulso comportamento di certi personaggi che si ergono a paladini, solo per i fatti propri.